(massima n. 1)
Il giudice di primo grado ha la facoltą e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sģ che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.