(massima n. 1)
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Qualora l'eccezione di incompetenza sia stata tempestivamente sollevata, il giudice non ha l'obbligo di emettere alcun formale provvedimento per eventualmente riservare la decisione al prosieguo, potendo invece rinviarla ad un momento successivo individuabile liberamente nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, posto che, ai sensi degli artt. 187, 189, 190 bis c.p.c., solo se egli intende decidere separatamente la questione di competenza, deve invitare le parti a precisare le conclusioni. La regola sopra enunciata č applicabile anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio di cui all'art. 38 c.p.c.