(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'azione di accertamento sull'esistenza di crediti nei confronti di uno Stato straniero ex art. 548 e 549 c.p.c., non assumendo rilevanza, in detta sede, la questione se il credito sia destinato ad attività pubblicistiche dello Stato estero e, quindi, se quest'ultimo goda dell'immunità giurisdizionale civile in relazione a tali somme, mentre la destinazione dei beni di cui lo Stato estero si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche può trovare tutela nella sede esecutiva, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, in quanto l'impossibilità di distogliere i beni dello Stato estero dalla destinazione stessa ne comporta l'impignorabilità.