(massima n. 1)
Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di societą di capitali, gią costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la societą, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo Stato straniero, circostanze che, unitamente alla difficoltą di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la societą dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento.