(massima n. 1)
A norma dell'art. 939, secondo comma, c.c., quando pił cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tate da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietą del tutto ed č obbligato a pagare all'altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell'ipotesi che l'unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli č obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l'aumento di valore rapportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.