(massima n. 1)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell'an del quid e del quomodo dell'erogazione. Ne consegue che la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione.