(massima n. 1)
Con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di privati, quali finanziamenti, sovvenzioni o, come nella specie, cessione a condizione di favore di area edificabile di insediamento produttivo condizionata alla realizzazione dello stesso, spetta alla cognizione del giudice ordinario concernendo l'inadempimento, e, quindi, la fase attuativa del contratto annesso all'assegnazione dell'area secondo la procedura pubblicistica la domanda di risarcimento dei danni per la mancata restituzione dell'area, avanzata dall'amministrazione nei confronti dell'assegnatario, cui l'assegnazione era stata revocata, sulla base della condizione prevista nel contratto, per la mancata edificazione e che nelle more aveva subito processo di esecuzione ad opera di terzi, conclusosi con il trasferimento della proprietą del bene.