(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, le domande volte a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni anche se fatte valere in forza della generale previsione dell'art. 2043 c.c. sono devolute alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza), in tali ipotesi venendo in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessitą e della maggiore idoneitą ad espletarli si giustifica la preferenza accordata dal legislatore al giudice specializzato, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo in via indiretta e occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Pertanto, appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle acque la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (o omessa) manutenzione dei canali «a cielo aperto» adducenti l'acqua ad un fondo di sua proprietą, e che, essendo «rotti» e «ceduti» in vari punti avevano determinato la mancata irrigazione delle colture.