(massima n. 1)
La competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento del danno spetta, in linea di principio, al giudice ordinario poiché, facendo valere l'interessato un diritto soggettivo, rientra nella sfera di competenza di quel giudice lo stabilire non solo se tale diritto esista, in concreto, ma anche se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore del comportamento illegittimo, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che la questione della natura della situazione soggettiva concretamente lesa, e della sua correlata idoneità a connotare il pregiudizio come danno risarcibile, si presta ad essere considerata sotto l'aspetto della giurisdizione solo qualora, a conoscere di quella situazione soggettiva, sia chiamato un giudice speciale dotato di giurisdizione esclusiva, mentre la questione della natura della situazione soggettiva lesa (sollevata onde trarne, come conseguenza, che l'ordinamento non attribuisce diritto al risarcimento del pregiudizio risentito dalla parte), è vicenda che attiene al merito e non alla giurisdizione, e ciò tanto in ipotesi di controversie tra privati quanto di controversie che vedano contrapposta, al privato, la P.A., e si discuta dell'esercizio, da parte di questa, di poteri autoritativi. (Nella specie il titolare di una concessione demaniale marittima in Ostia Lido aveva chiesto al Comune di Roma il risarcimento dei danni conseguenti all'erosione dell'arenile determinata da una mareggiata verificatasi, secondo l'assunto, dopo che il Comune aveva sospeso i lavori di manutenzione dell'antistante scogliera di protezione; l'amministrazione convenuta aveva dedotto di avere sospeso i lavori per l'esigenza di eseguire opere più urgenti).