(massima n. 1)
La domanda proposta da un professionista nei confronti della pubblica amministrazione, per conseguire il compenso che assuma dovutogli per prestazioni professionali di natura autonoma, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un contratto d'opera e spetta, quindi, alla cognizione del giudice ordinario; mentre non rileva, a tal fine, che l'amministrazione convenuta eccepisca l'espletamento di dette prestazioni nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, trattandosi di questione che attiene al fondamento nel merito della domanda stessa, data l'astratta compatibilitą (delle stesse prestazioni) con l'uno e l'altro rapporto. (Principio affermato in fattispecie relativa a somme pretese a titolo di indennitą da componenti della commissione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione).