(massima n. 1)
L'azione con cui si fa valere nei confronti della P.A. il diritto alla restituzione di un bene espropriato con decreto esorbitante dai limiti della dichiarazione di pubblica utilità appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che a ciò osti il promovimento di un giudizio innanzi al TAR; infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa non comporta alcuna rinunzia implicita a far valere eventuali posizioni di diritto soggettivo innanzi al giudice ordinario né l'acquiescenza prestata alla sentenza resa a definizione del giudizio amministrativo comporta una preclusione in tal senso. (Nella specie, inoltre, il giudizio amministrativo si era concluso con una dichiarazione di perenzione per inattività della parte interessata, nella quale, come rileva la S.C., non poteva ravvisarsi una pronuncia implicita sulla giurisdizione, configurabile solo a fronte di una pronuncia di merito che implichi l'affermazione della stessa).