(massima n. 1)
Nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materie di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata all'amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda — proposta anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 — di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata, non ostandovi attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente all'indicato ius superveniens (non rilevante ex art. 5 c.p.c.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto di risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti se illegittimi.