(massima n. 1)
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa, nei confronti del Comune di Milano, dal coniuge del deceduto assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il suo diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché l'art. 14 della legge della Regione Lombardia 12 maggio 1983, n. 91, nello stabilire che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare e, tra questi, il coniuge, senza riservare all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configura un diritto soggettivo.