(massima n. 1)
In tema di elezioni amministrative comunali, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale sia rivolto a sostenere che la controversia in materia di formazione delle liste dei candidati, ad opera di partiti o di gruppi di cittadini, attiene alle operazioni elettorali e si sottrae conseguenzialmente alla cognizione dell'adito giudice ordinario, deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di configurabilitą di una questione di giurisdizione, in quanto quella causa investe attivitą che non sono riconducibili fra dette operazioni elettorali, precedendo la presentazione delle liste presso gli uffici elettorali.