(massima n. 1)
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità, in forza della disposizione speciale di cui all'art. 9 bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 — aggiunto dall'art. 5, L. 23 dicembre 1966, n. 1147 — non modificata dall'art. 7 della successiva L. n. 142 del 1990, il quale, nella parte in cui stabilisce che «ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune», ha l'effetto di estendere le ipotesi di azione popolare, riconoscendo al cittadino, in quanto elettore di un determinato comune, il potere di far valere le situazioni giuridiche soggettive a quest'ultimo spettanti, ed aventi la consistenza dell'interesse legittimo, davanti al giudice delle situazioni stesse, mentre lascia inalterata la competenza del giudice ordinario all'esercizio della giurisdizione attinente al diritto soggettivo di elettorato passivo, quale situazione giuridica implicata dalle suddette controversie.