(massima n. 1)
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, indipendentemente dall'appartenenza dell'organo elettivo ad un ente pubblico economico, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilitā, la decadenza e l'incompatibilitā, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nč la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilitā venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perchč anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensė sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo. (Fattispecie relativa all'impugnazione della delibera dichiarativa della decadenza di un componente del consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica).