(massima n. 1)
La attribuzione, al privato, del godimento di beni del patrimonio indisponibile di un ente territoriale integra gli estremi della concessione amministrativa, e non anche dell'affitto di azienda o della locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, con la conseguenza che le controversie eventualmente insorte tra il privato e l'amministrazione concedente rientrano nella competenza giurisdizionale dell'Ago, giusto disposto dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 1034 del 1971 (che attribuisce alla detta autoritą giudiziaria tutte le questioni «concernenti indennitą, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici»). Sono, pertanto, applicabili, in sede processuale, le regole generali, in tema di competenza per valore e per materia, di cui agli artt. 8, comma secondo, n. 3 e 9, comma primo, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una controversia in tema di mancato pagamento di canoni per oltre 900 milioni da parte del concessionario di un ente pubblico territoriale rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 8 c.p.c. competenza per materia del pretore in tema di locazione ed affitto di azienda dovendosi, nella specie, applicare le regole generali in tema di competenza per valore, con conseguente devoluzione della causa al tribunale).