(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalitą di attuazione di un "servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestą pubblicistiche. (Principio affermato in una controversia avente ad oggetto il modo di esercizio del potere di programmazione sanitaria da parte di una ASL e, segnatamente, in riferimento alla c.d. "sanatoria" con riconoscimento "ex post", in via amministrativa, di una maggiore capacitą operativa di strutture sanitarie private convenzionate).