(massima n. 1)
I comuni gestori del servizio di distribuzione dell'acqua potabile assunto a norma dell'art. 1, primo comma, R.D. n. 2528 del 1925, cosė come ogni altro ente pubblico gestore di acquedotto, agiscono come soggetti di diritto privato e stipulano con gli utenti contratti riguardo alla fornitura di acqua agli stessi; ne consegue che le controversie tra gli utenti e detti enti concernenti l'esecuzione di tali contratti coinvolgono posizioni di diritto e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo oppure di quello tributario, la riscossione dei relativi crediti dell'ente gestore mediante iscrizione nei ruoli esattoriali, la quale, a norma degli artt. 1 della legge n. 657 del 1986 e 69 del D.P.R. n. 43 del 1988 č utilizzabile anche per la riscossione delle entrate patrimoniali delle pubbliche amministrazioni. (Fattispecie relativa a controversia promossa anteriormente all'1 luglio 1998).