(massima n. 2)
Le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie né sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale né sotto quello dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all'azione giudiziaria, l'una e l'altro potendo essere disciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza — ove con le indicate disposizioni si voglia ritenere rimessa la controversia ad un giudizio arbitrale — come tale non proponibile in sede di regolamento di giurisdizione.