(massima n. 1)
Il decreto col quale l'autoritā amministrativa competente autorizza l'apertura e l'esercizio di una farmacia o riconosce il trasferimento del diritto di tale esercizio da un farmacista all'altro č un provvedimento che non ha natura di concessione in senso tecnico giuridico - non essendo il servizio farmaceutico riservato, nel vigente ordinamento, alla suddetta autoritā in regime di monopolio - ma di autorizzazione costitutiva, con la conseguenza che le controversie fra privati in ordine a tale esercizio non si sottraggono alla cognizione del giudice ordinario, neanche quando abbiano ad oggetto domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento della farmacia, in quanto l'adempimento del preliminare - la cui stipulazione resta consentita, in subiecta materia, nel regime della L. 2 aprile 1968, n. 475, come giā nel vigore della L. 27 luglio 1934, n. 1265 - non tocca i rapporti fra le parti e la pubblica amministrazione ed ha riguardo a situazioni autonome rispetto alle attribuzioni discrezionali di quest'ultima.