(massima n. 1)
Le controversie inerenti alle convenzioni per prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio stipulate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 fra le unitą sanitarie locali e le case di cura o altre minori strutture private, convenzioni che danno vita a rapporti pubblicistici qualificabili come concessioni di pubblico servizio, ove riguardino indennitą, canoni od altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario che l'art. 5, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fa salva rispetto a quella esclusiva del giudice amministrativo prevista dal primo comma dello stesso articolo, senza che abbia rilievo ai fini di tale giurisdizione che la domanda possa implicare modificazioni di provvedimenti autoritativi dell'amministrazione, trattandosi di questione influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario; limiti che, inoltre, non possono considerarsi superati ove detto giudice, investito da una domanda di condanna dell'amministrazione sanitaria al pagamento di corrispettivi di servizi resi in adempimento della convenzione (quali, nella specie le somme pretese da un laboratorio di analisi per l'aumento delle tariffe delle relative prestazioni) rilevi d'ufficio in via incidentale la nullitą della convenzione fonte del diritto azionato (ritenendola stipulata con soggetto costituito in forma societaria, in violazione del divieto di esercizio in tale forma delle cosiddette professioni protette, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815).