(massima n. 1)
In tema di appalto di opera pubblica, nel caso in cui la scelta del contraente avvenga con il sistema della “licitazione privata” (così come in quello in cui avvenga con il sistema dei pubblici incanti o dell'appalto-concorso), la posizione del soggetto aspirante all'affidamento dell'appalto — sulla quale la P.A., con la sua azione, può interferire favorevolmente o sfavorevolmente — trova una protezione indiretta mediata nelle norme di legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato disciplinanti il procedimento amministrativo di scelta del contraente; con la conseguenza che, a causa del carattere indiretto e mediato di tale protezione, la posizione dell'indicato soggetto assume natura e consistenza di interesse legittimo-tutelabile, come tale, davanti al giudice amministrativo — al regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Appartiene, pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con la quale un'impresa, aspirante all'affidamento dei lavori di rafforzamento e consolidamento di una galleria stradale, impugni, deducendone l'illegittimità, il provvedimento con cui l'Anas l'abbia esclusa dalla gara per l'affidamento dei lavori stessi, effettuata con il sistema della licitazione privata.