(massima n. 1)
In tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, senza porre in discussione atti o provvedimenti relativi alla procedura di aggiudicazione o alla individuazione del contraente, abbia ad oggetto pretese patrimoniali del privato appaltatore nei confronti della P.A. concedente derivanti da comportamenti di inadempimento posti in essere da quest'ultima successivamente alla conclusione del contratto di appalto di opera pubblica. (Principio di diritto espresso in relazione a giudizio promosso successivamente all'1 luglio 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore, senza effetto retroattivo, della legge 21 luglio 2000, n. 205).