(massima n. 1)
In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione dell'appalto, la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla stazione appaltante la facoltą di escutere la polizza prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessitą di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilitą per l'appaltatore e l'istituto assicuratore di opporre eccezioni.