(massima n. 1)
I criteri in base ai quali debbono essere regolati i rapporti tra la giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione dell'autoritā giudiziaria ordinaria sono quelli della domanda e della natura della controversia, i quali si integrano a vicenda e si fondono nell'unico criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, che č costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva, dedotta in giudizio, e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Rientra dunque nella giurisdizione ordinaria la domanda di risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo, perpetrata durante l'occupazione, senza che sia tempestivamente intervenuto decreto di esproprio, ricorrendo i presupposti per la disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo nella parte in cui ha autorizzato l'occupazione di urgenza per una durata eccedente il limite massimo fissato dalla legge.