(massima n. 1)
La possibilità di disapplicare un atto amministrativo illegittimo (che può essere un atto di controllo negativo), spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, all. E), della L. 20 marzo 1865, n. 2248 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, unicamente nella materie devolute alla sua giurisdizione, e cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo.