(massima n. 1)
Il principio della rilevabilitą d'ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, va coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogni qualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una situazione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione di giurisdizione solo se ed in quanto essa sia stata riproposta con l'impugnazione. Diversamente, quei giudici sono tenuti ad applicare il capoverso dell'art. 329 c.p.c. e rilevare, di conseguenza, la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione.