(massima n. 1)
Il difetto di giurisdizione del giudice adito, attenendo all'ordine pubblico, può essere fatto valere da qualsiasi parte, e, quindi, anche dall'attore che a tale giudice si sia rivolto per errore, salva l'incidenza di tale condotta sulle spese; parimenti, lo stesso difetto può essere dedotto anche dalla parte che nelle precedenti fasi del giudizio abbia sostenuto la tesi contraria.