(massima n. 2)
L'art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 secondo comma c.p.c., soltanto alla competenza per valore del giudice inferiore; pertanto, se il convenuto eccepisce tempestivamente il foro convenzionale, il giudice, previa separazione delle cause, definisce in rito (articolo 279, n. 1 e 5 c.p.c.) quella per cui vi è la deroga pattizia alla competenza territoriale.