(massima n. 1)
Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilitā civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale č configurata dall'art. 1917 c.c., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore č riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilitā di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, c.c.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilitā come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilitā traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto.