(massima n. 1)
La domanda del venditore per il pagamento del prezzo e quella del compratore per la riduzione del prezzo per vizi della merce e la compensazione del prezzo stesso con il credito per il richiesto risarcimento del danno, pur essendo connesse, non presentano un rapporto di accessorietà — che a norma dell'art. 31 c.p.c. comporta la facoltà della parte di proporre la domanda al giudice della causa principale — stante la diversità del rispettivo petitum, avendo la prima natura condannatoria ed essendo quella di riduzione del prezzo, invece, diretta ad ottenere un accertamento modificativo in ordine al quantum del prezzo dovuto.