(massima n. 1)
Il diritto del danneggiato da un sinistro stradale di domandare il risarcimento del danno direttamente nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada č soggetto al medesimo termine di prescrizione previsto per l'azione ordinaria di risarcimento del danno nei confronti del responsabile, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 290 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Ne consegue che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del responsabile producono i loro effetti anche nei confronti dell'impresa designata, ed a tal fine nulla rileva stabilire se quest'ultima sia o meno obbligata in solido rispetto al responsabile civile.