Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10441 del 18 luglio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di ricorso per cassazione, è inammissibile, per nullità della procura, il ricorso o il controricorso proposto da persona giuridica in assenza di elemento alcuno idoneo a consentire l'accertamento dell'identità personale della persona fisica che l'ha sottoscritta (il nome non essendovi menzionato e la firma risultando illeggibile), e, conseguentemente, dei suoi poteri rappresentativi, senza che vi sia nemmeno rinvio ad altri atti contenuti nel fascicolo di parte depositato, ovvero della precedente fase di merito del processo, da cui sia possibile desumere tali dati e risultarne integrate le insufficienti indicazioni.

(massima n. 2)

In tema di costruzione od opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, il diritto al risarcimento del danno è dall'art. 936, terzo comma, c.c., espressamente riconosciuto in favore del proprietario del suolo nel solo caso in cui il medesimo sia altresì legittimato a chiedere la rimozione dell'opera; quando invece al proprietario non è o non è più consentito proporre quest'ultima domanda, è il terzo ad avere viceversa diritto ad un indennizzo a fronte del vantaggio economico da detta costruzione od opera derivato al proprietario del fondo, vantaggio che è prioritario ed assorbente rispetto al danno dal medesimo eventualmente subito ed incompatibile con la relativa pretesa risarcitoria.

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