(massima n. 1)
La competenza del foro erariale, prevista dall'art. 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha carattere funzionale ed inderogabile e, nel caso di pluralitą di cause, trova applicazione, riguardo all'intera controversia, non solo quando l'amministrazione statale sia parte della causa principale, ma anche quando la stessa sia parte (non intervenuta volontariamente) di altra causa connessa alla prima, e indipendentemente dalla sua qualitą di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilitą o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus, salva la particolare disposizione dettata, per l'ipotesi di chiamata in garanzia, dal secondo comma del citato art. 6.