(massima n. 1)
Nel caso in cui venga proposta domanda di pagamento di somme di denaro a carico del comune, al fine della competenza per territorio risulta applicabile il foro previsto nella disposizione di cui all'art. 96 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, tuttora in vigore come risulta dall'art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ma poiché il foro in questione non ha carattere inderogabile, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal convenuto non può essere ritenuta completa ove non sia accompagnata dalla contestazione degli altri criteri di competenza nella specie applicabili.