(massima n. 1)
Nei processi a litisconsorzio necessario in cui sia parte un'amministrazione dello Stato (nella specie, azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale e contro l'amministrazione statale responsabile del danno), la competenza territoriale, nelle cause davanti al tribunale, si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, e, perciò, in base al luogo in cui l'obbligazione è sorta, o a quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dello Stato competente, in ragione del luogo di domicilio del danneggiato, ad estinguere l'obbligazione da risarcimento.