(massima n. 1)
Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione č convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui č sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante ruoli, tale č il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore č domiciliato.