(massima n. 1)
L'operatività del criterio di competenza del foro erariale, ai sensi dell'art. 6 regio decreto 3 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c., è destinata a venir meno in presenza della norma sulla competenza di carattere speciale posta dall'art. 30, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel prevedere che contro il diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare l'interessato può presentare ricorso al pretore (ora Tribunale in composizione monocratica) del luogo in cui risiede, risulta chiaramente finalizzato a favorire l'accesso al giudice della parte più bisognosa.