(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, l'azione risarcitoria proposta dai genitori esercenti la potestā sul figlio minore contro una scuola statale, per i danni da questo subiti nel corso della sua partecipazione ad un gioco organizzato nella palestra di una scuola elementare, deve essere proposta secondo le regole del foro erariale, da determinare secondo le previsioni dell'art. 25 c.p.c., e in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, dovendosi tener conto del luogo dove č sorta l'obbligazione da fatto illecito, fatta valere contro l'amministrazione convenuta, e dove deve eseguirsi detta obbligazione, in base alle norme della contabilitā pubblica. Infatti, le istituzioni scolastiche statali, alle quali č stata attribuita l'autonomia e la personalitā giuridica a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse č stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera b), D.P.R. n. 352 del 2001, che ha aggiunto all'art. 14 del D.P.R. n. 275 del 1999 il comma 7 bis, il quale determina l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi degli artt. 1 e 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e, quindi, della persistente operativitā del foro erariale.