(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio le disposizioni sul cosiddetto foro erariale, di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6-10, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, si riferiscono alle sole controversie nelle quali sia parte «una amministrazione dello Stato» e non sono pertanto estensibili alle cause con enti che abbiano soggettivitą giuridica formalmente distinta da quella dello Stato, come l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (gią Cassa per il Mezzogiorno).