(massima n. 1)
Nell'ipotesi di previsione legislativa di un foro esclusivo per tutti i giudizi civili in cui un certo soggetto sia parte, tale previsione può valere solo ad escludere ogni alternativa con i fori eventualmente concorrenti, ma non può impedire una modifica della competenza per ragioni di connessione oggettiva in caso di cumulo soggettivo, tanto più qualora una delle parti sia una amministrazione dello Stato, poiché in tale ipotesi è espressamente stabilita, dall'art. 6 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la prevalenza del foro erariale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l'Istituto Nazionale per il commercio con l'estero — Ice —, verificandosi un caso di cumulo soggettivo, possa dolersi della proposizione della domanda dinanzi al giudice territorialmente competente per il giudizio instaurato nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, quand'anche la legge vigente all'epoca della proposizione della domanda avesse stabilito un foro esclusivo per i giudizi in cui fosse parte l'Istituto).