(massima n. 1)
Le controversie che, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del D.L.vo n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 del R.D. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato in parte qua l'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933 che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno ; ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto ), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa.