(massima n. 1)
La designazione effettuata dalle parti, di un foro territoriale «in deroga di competenza giudiziaria» o usando altre espressioni equipollenti (come quelle «per ogni competenza» «competente per tutte le controversie» ecc.) non č sufficiente ad attribuire a detto foro carattere di esclusivitą in mancanza di una esplicita pattuizione, che non puņ essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo, per converso, discendere da una inequivoca e concorde manifestazione di volontą delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge, con eccezione, peraltro, del foro erariale, la cui prevalenza č, in ogni caso, inderogabile anche dall'accordo delle parti, per espressa previsione legislativa (art. 6 R.D. 1611/1933).