(massima n. 1)
In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali č parte un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur quando, per la presenza in giudizio di pił parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di pił giudici.