(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 25 c.p.c. in materia di foro della P.A. tanto nella prima quanto nella seconda parte si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici ; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP ) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 c.p.c., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 c.p.c., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.