(massima n. 1)
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 c.p.c. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettivitą giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno).