Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1688 del 7 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza del giudice del luogo dove ha sede la società, prevista dall'art. 23 c.p.c., ha come presupposto essenziale, anche nell'ipotesi in cui la società sia sciolta, che si tratti di cause fra soci, cioè fra soggetti che rivestano o abbiano rivestito la qualità di soci. Conseguentemente, poiché nelle società di persone, anche se costituite da due soli soci, gli eredi del socio defunto, salvo il caso di specifici accordi con i soci superstiti, non acquistano, per effetto della morte del loro dante causa, la qualità di soci, la competenza per territorio in relazione alla causa promossa dai detti eredi per ottenere la liquidazione della quota sociale del loro dante causa si determina in base alle regole generali.

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