(massima n. 1)
A norma dell'art. 22, primo comma c.p.c. appartengono al giudice del luogo dell'aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualitą di erede, tali cioč che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualitą. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla ereditą di un terzo e gli eredi di quest'ultimo).