(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di ereditā di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non č possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non č consentita.